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Ordinanza — n. 45784/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat rejected appellate court criticisms without specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Vaccarella Corrado inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that both grounds of appeal were mere repetitions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide the specific, argumentative criticism required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and argumentative legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique procedural costs Cassa delle ammende esame delle censure formali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 514 cod. proc. pen
279484 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 514 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis
Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA CORRADO nato a AVOLA il 23/10/1982 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vaccarella Corrado; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Roma, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, a pagina 2 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici (v. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 514 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizz abilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante di p.g., si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già proposti in appello e motivatamente respinti dal Giudice alla luce del dato norrnativo (si veda pag. 2), dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Co sigliere esten ore Il Presidente