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Ordinanza — n. 45783/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45783/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENZI MANUELE nato a LATINA il 11/03/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Manuele Terenzi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 12/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri in data 30/9/2020 ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., e l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nelle fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., sono generici poiché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 45783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., e l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nelle fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., sono generici poiché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione ricettazione contravvenzione alla circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 624 cod. pen
pen., e l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nelle fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., sono generici poiché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENZI MANUELE nato a LATINA il 11/03/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manuele Terenzi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 12/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri in data 30/9/2020 ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., e l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nelle fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., sono generici poiché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il consigliere est. Il pre