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Ordinanza — n. 45781/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45781/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLLINA CIRO nato a ALIA il 09/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO !DARDO; RITENUTO IN -FATTO E Letto il ricorso di Andollina Ciro; ritenuto che il primo motivo ricorso con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie a pagina 5, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45781/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie a pagina 5, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate valutazione delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di cassazione circostanze attenuanti esame delle censure formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLLINA CIRO nato a ALIA il 09/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO !DARDO; RITENUTO IN -FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andollina Ciro; ritenuto che il primo motivo ricorso con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie a pagina 5, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Corigliere est or Il Pre