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Ordinanza — n. 45778/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLERICO MARTINO nato a TERRAVECCHIA il 02/10/1968 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Tallerico Martino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva contraffazione di merci restrizioni accessorie spesa periodica sanzioni pecuniarie restrizioni basate sui prezzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLERICO MARTINO nato a TERRAVECCHIA il 02/10/1968 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tallerico Martino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Co sigliere est nsore Il Presidente