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Ordinanza — n. 45776/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45776/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSENI DAVIDE nato a FIRENZE il 21/01/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATI-0 E DIRITTO Letto il ricorso di Huseni Davide Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono doglianze in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione e all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 4 della motivazione; ritenuto che tutti gli altri motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena e sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSENI DAVIDE nato a FIRENZE il 21/01/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATI-0 E DIRITTO Letto il ricorso di Huseni Davide Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono doglianze in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione e all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 4 della motivazione; ritenuto che tutti gli altri motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena e sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 I Consigliere Es nsore Il Presiden