Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO LUIGI nato a RACALE il 01/09/1956 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Luigi Orlando avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 27/9/2022 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 5/11/2018, è stata ridotta la pena a lui inflitta per i reati ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato,implicancio una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentatedel giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, ncensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza responsabilità penale onere della prova attendibilità dei testimoni corresponsabilità della vittima oltraggio alla corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO LUIGI nato a RACALE il 01/09/1956 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Orlando avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 27/9/2022 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 5/11/2018, è stata ridotta la pena a lui inflitta per i reati ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato,implicancio una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentatedel giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, ncensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il President