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Ordinanza — n. 45771/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45771/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLTURINO PAOLO nato a CAMPOBASSO il 19/11/1977 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Volturino Paolo Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di qualificazione giuridica già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 3 della motivazione della sentenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono & sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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sanzioni penali controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva remissione della pena commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLTURINO PAOLO nato a CAMPOBASSO il 19/11/1977 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Volturino Paolo Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di qualificazione giuridica già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 3 della motivazione della sentenza;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono & sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che la _graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 I Consigliere tensore Il