Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGADAMO ANTONINO nato a ALCAMO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Antonino Virgadam avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 22/9/2022, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 23/3/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
apprezzamento anticipato delle prove asserzione difendibile annotazione censura formulata in modo carente principio accusatorio gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGADAMO ANTONINO nato a ALCAMO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Virgadam avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 22/9/2022, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 23/3/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigli