Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGADAMO ANTONINO nato a ALCAMO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Antonino Virgadam avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 22/9/2022, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 23/3/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGADAMO ANTONINO nato a ALCAMO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Virgadam avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 22/9/2022, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 23/3/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigli