Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU JIANCHU nato a 06/03/1982( CINA) il 06/03/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; th. Letto il ricorso di Zhou Jianchu; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del delitto di estorsione, è manifestamente infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dai giudici di merito per qualificare la condotta contestata, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. (Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01, v. anche Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e il vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Zhou Jianchu; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del delitto di estorsione, è manifestamente infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dai giudici di merito per qualificare la condotta contestata, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. (Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01, v. anche Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e il vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
mercede dell'appaltatore diritto al salario estorsione retribuzione abusiva perdita dell'impiego causata violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU JIANCHU nato a 06/03/1982( CINA) il 06/03/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; th.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zhou Jianchu; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del delitto di estorsione, è manifestamente infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dai giudici di merito per qualificare la condotta contestata, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. (Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01, v. anche Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e il vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla corte di appello di palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I