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Ordinanza — n. 45763/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILUC JULIAN nato il 01/06/1985 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATf0 E DIRITTO Letto il ricorso Mihailuc Julian ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda riduzione delle spese giudiziarie calcolo dell'indennità risarcitoria obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILUC JULIAN nato il 01/06/1985 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATf0 E DIRITTO Letto il ricorso Mihailuc Julian ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 I Consigliere E nsore Il Presidente