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Ordinanza — n. 45762/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45762/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINALI IRISH nato a CODOGNO il 13/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Minali Irish Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 2-3-della impugnata sentenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3-della impugnata sentenza;

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale punibilità responsabilità scemata pena minima
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINALI IRISH nato a CODOGNO il 13/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Minali Irish Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 2-3-della impugnata sentenza;

Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui non tiene conto che l'imputato risulta gravato da precedenti penali che hanno giustificato l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 I Consigliere tensore Il Presiden