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Ordinanza — n. 45761/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45761/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO GIAN CARLO nato a LIVORNO il 17/06/1957 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Donato Gian Carlo avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 28/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/3/2020; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è indeducibile poiché manifestamente infondato ed anche generico in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45761/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen., è indeducibile poiché manifestamente infondato ed anche generico in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali attenuazione della pena censura costituzionale difesa contro le pratiche commerciali illecite prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO GIAN CARLO nato a LIVORNO il 17/06/1957 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donato Gian Carlo avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 28/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/3/2020; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è indeducibile poiché manifestamente infondato ed anche generico in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente