Ordinanza — n. 45760/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 13/01/1953 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Francesco Gentile avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 23/11/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Potenza in data 11/7/2019; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle pp.00. (assertivamente prive di riscontri esterni), è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che il denunciato vizio di motivazione è peraltro manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione esplicata a pag. 6 della sentenza impugnata, non occorrendo riscontri al narrato dichiarato dalle pp.00., in presenza di elementi confermativi come quelli pertinentemente evidenziati dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45760/2023 — snpen · Corte di Cassazione: (assertivamente prive di riscontri esterni), è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che il denunciato vizio di motivazione è peraltro manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione esplicata a pag. 6 della sentenza impugnata, non occorrendo riscontri al narrato dichiarato dalle pp.00., in presenza di elementi confermativi come quelli pertinentemente evidenziati dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 13/01/1953 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Gentile avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 23/11/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Potenza in data 11/7/2019; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle pp.00. (assertivamente prive di riscontri esterni), è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che il denunciato vizio di motivazione è peraltro manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione esplicata a pag. 6 della sentenza impugnata, non occorrendo riscontri al narrato dichiarato dalle pp.00., in presenza di elementi confermativi come quelli pertinentemente evidenziati dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11. DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO TREMILA IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. CONDANNA INOLTRE L'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE BARILE ROCCO IN QUESTO GRADO CHE LIQUIDA IN EURO 1500,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre