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Ordinanza — n. 45759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVETTI MIRELLA nato a BIELLA il 27/02/1970 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Ravetti Mirella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e, comunque, manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, alla data della sentenza di appello il reato non si era prescritto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena restituzione del termine alleggerimento della pena sospensione di pena errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVETTI MIRELLA nato a BIELLA il 27/02/1970 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ravetti Mirella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e, comunque, manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, alla data della sentenza di appello il reato non si era prescritto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023