Ordinanza — n. 45756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEJA JACOPO nato a MILANO il 08/04/1986 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; • Letto il ricorso di Jacopo Galleja avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 19//2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 7/3/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per l'applicazione della pena in misura prossima al minimo edittale, con discostamento giustificato dall'entità del danno cagionato alla p.o. (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per l'applicazione della pena in misura prossima al minimo edittale, con discostamento giustificato dall'entità del danno cagionato alla p.o. (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEJA JACOPO nato a MILANO il 08/04/1986 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jacopo Galleja avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 19//2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 7/3/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per l'applicazione della pena in misura prossima al minimo edittale, con discostamento giustificato dall'entità del danno cagionato alla p.o. (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden