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Ordinanza — n. 45755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALINETTI ANDREA nato a SEREGNO il 09/11/1977 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; • Letto il ricorso di Andrea Balinetti avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data22/3/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Sondrio del 22/10/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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alibi attendibilità dei testimoni testimone anonimo testimone a carico gravi addebiti penali altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALINETTI ANDREA nato a SEREGNO il 09/11/1977 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Balinetti avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data22/3/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Sondrio del 22/10/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente