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Ordinanza — n. 45752/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45752/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATARINO FRANCO nato a DESIO il 16/08/1973 MICIELI EZIO nato a VIMERCATE il 26/02/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letti il ricorso di Patarino Franco e Micieli Ezio avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 17/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 13/5/2022 che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa in concorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla insussistenza dei raggiri sulrassunto che essi effettuarono il pagamento con assegno senza sapere che il conto sul quale era tratto fosse stato chiuso, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), oltre che volto, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155) evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata), oltre che volto, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155) evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove tardive deposizione inattendibile scemata imputabilità ritardo ingiustificato dell'azione penale difesa penale risposta alla petizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATARINO FRANCO nato a DESIO il 16/08/1973 MICIELI EZIO nato a VIMERCATE il 26/02/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Patarino Franco e Micieli Ezio avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 17/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 13/5/2022 che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa in concorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla insussistenza dei raggiri sulrassunto che essi effettuarono il pagamento con assegno senza sapere che il conto sul quale era tratto fosse stato chiuso, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), oltre che volto, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155) evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NII. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle