Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unfounded and generic grounds regarding criminal code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Christopher De Leon inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for receiving stolen goods, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when they merely repeat complaints already rejected by the court of first instance or second instance without new substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEON CHRISTOPHER nato il 13/06/1977 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Christopher De Leon avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10/2/2023 confenrnativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 11/3/2022; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648, comma secondo e 62 bis cod. pen. sono indeducibili perché, il primo, manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione ed alla inconfigurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità (pag. 4); il secondo oltre che manifestamente infondato, è anche generico perché reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito ( pag. 5). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente