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Ordinanza — n. 45749/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45749/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI HAMZA nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; , Letto il ricorso di Daoudi Hamza avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 9/2/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 27/9/2021 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45749/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena azione civile gravi addebiti penali altri capi d'accusa revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI HAMZA nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daoudi Hamza avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 9/2/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 27/9/2021 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il President