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Ordinanza — n. 45748/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45748/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTALE AMIR MATTIA nato a ROMA il 18/07/2001 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Amir Mattia Mortale avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/3/2022‘confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi in data 11/1/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata con motivazione esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il consigliere est. Il presidente

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata con motivazione esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il consigliere est. Il presidente

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimonianza della vittima testimone a carico testimonianze contraddittorie falsa testimonianza esame dell'alito

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Amir Mattia Mortale avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/3/2022‘confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi in data 11/1/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTALE AMIR MATTIA nato a ROMA il 18/07/2001 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amir Mattia Mortale avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/3/2022‘confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi in data 11/1/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata con motivazione esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il consigliere est. Il presidente