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Sentenza — n. 45746/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45746/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Giovanni Sallustio avverso la sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data 3/3/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Vasto in data 16/12/2021; rilevato che i motivi di ricorso contestano il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 641 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p. considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Loria Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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art. 641 c.p, art. 99 c.p, art. 641 cod. pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 45746/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 641 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p. considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Loria Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Parole chiave

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usurpazione d'identità frode alla legge sugli stranieri inadempimento reiterato mancata prova della solvibilità truffa in materia di credito reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 641 c.p
Letto il ricorso di Giovanni Sallustio avverso la sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data 3/3/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Vasto in data 16/12/2021; rilevato che i motivi di ricorso contestano il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 641 c.p.
art. 99 c.p
e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p.
art. 641 cod. pen
considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Loria Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato.
art. 152 cod.pen
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Sallustio avverso la sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data 3/3/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Vasto in data 16/12/2021; rilevato che i motivi di ricorso contestano il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 641 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p. considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Loria Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consiglie