Ordinanza — n. 45744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a CASARANO il 09/01/1972 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi Considerato che tutti i motivi di ricorso, cori i quali si deduc:ono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 10-11 della impugnata sentenza sulla consapevolezza dell'imputato circa la falsità del titolo speso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10-11 della impugnata sentenza sulla consapevolezza dell'imputato circa la falsità del titolo speso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a CASARANO il 09/01/1972 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi Considerato che tutti i motivi di ricorso, cori i quali si deduc:ono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 10-11 della impugnata sentenza sulla consapevolezza dell'imputato circa la falsità del titolo speso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre