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Ordinanza — n. 45612/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45612/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA ALFONSO nato a PALERMO il 03/05/1968 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Alfonso Valenza in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi a) b) e c) perché estinte per intervenuta prescrizione, e ha, per l'effetto rideterminato la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 70,00 di multa per il reato di cui all'art. 349 cod. pen;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45612/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizi della motivazione in ordine all'omessa valutazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione al reato di violazione di sigilli, contestato per aver proseguito le edilizie abusive. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Parole chiave

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sanzione penale misura di contenzione violazione delle norme sicurezza sanzioni pecuniarie convalida del sequestro sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizi della motivazione in ordine all'omessa valutazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA ALFONSO nato a PALERMO il 03/05/1968 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Alfonso Valenza in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi a) b) e c) perché estinte per intervenuta prescrizione, e ha, per l'effetto rideterminato la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 70,00 di multa per il reato di cui all'art. 349 cod. pen;

Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizi della motivazione in ordine all'omessa valutazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione al reato di violazione di sigilli, contestato per aver proseguito le edilizie abusive. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 20213 Il Consigliere estensore Il Presiden