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Ordinanza — n. 45607/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding non-prosecution due to minor offense argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Di Nardo's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for offenses under the Environmental Code. The appellant argued for a non-prosecution order based on the minor nature of the act, but the court found the harm serious and grave. The decision relied on the logical reasoning of both trial and appellate courts, which consistently rejected the request for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the first-instance judgment is supported by sufficient and logical reasoning, and the second-instance court shares the first judge's assessment of the offense's gravity, thereby forming a unified corpus of reasoning.

Parole chiave

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non-prosecution order minor offense defense environmental offenses inadmissible appeal logical reasoning standard lotta contro gli sprechi ricorso per risarcimento danni ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
152/2006, deducendo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. 152/2006 capo a)
256 del d.lgs. 152/2006 capo a) e 279 comma 2 del d.lgs.
d.lgs. 152/2006 comma 2
art. 131 bis cod. pen
152/2006, deducendo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018
Sez. 6, n. 26996 dell' 8/05/2003
Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013
26996 dell' 8/05/2003), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012
Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO LUIGI nato a MADDALONI il 23/09/1967 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con unico motivo di ricorso Di Nardo Luigi, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 capo a) e 279 comma 2 del d.lgs. 152/2006, deducendo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

A t ~1 1-1-nn ?A Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la (doglia-nzè sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che Lcoricw€1-emerrtgi il giudice di primo grado ha esaminato la questione, ed affermato che l'offesa arrecata, lungi dall'apparire particolarmente tenue, assume i connotati di una condotta seria e grave, seppure non allarmante. Con motivazione logica ed esente da vizi, la Corte territoriale ha condiviso la motivazione del primo giudice posta a fondamento del rigetto della richiesta per carenza anche di uno dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto decisivo (Sez.3, n. 34151 del 18/06/2018), riaffermando la non esiguità dell'offesa arrecata al bene protetto, pur riconoscendo al medesimo le circostanze attenuanti generiche, in sede di dosimetria della pena; costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' 8/05/2003), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595;

Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr