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Ordinanza — n. 45602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE SALVATORE nato a LUSCIANO il 28/09/1960 avverso la sentenza del 18/10/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Cantone Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 6 lettere d) ed e) del d.lgs. 172/2008 e 110 cod. pen.; Considerato che il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alli affermazione della responsabilità, non e con riguardo al mancato riconoscimento delle cause di assoluzione, quantomeno nella formula dubitativa;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che la sentenza della Corte di appello di Napoli è stata emessa in data 18 ottobre 2013 ed è stata depositata nei termini, in data 30 ottobre 2013 ed il ricorso per cassazione è stato depositato in data 18 luglio 2022; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto integrazione nel paesaggio violazione delle norme edilizie protezione del paesaggio clausola d'architetto considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE SALVATORE nato a LUSCIANO il 28/09/1960 avverso la sentenza del 18/10/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Cantone Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 6 lettere d) ed e) del d.lgs. 172/2008 e 110 cod. pen.; Considerato che il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alli affermazione della responsabilità, non e con riguardo al mancato riconoscimento delle cause di assoluzione, quantomeno nella formula dubitativa;

Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che la sentenza della Corte di appello di Napoli è stata emessa in data 18 ottobre 2013 ed è stata depositata nei termini, in data 30 ottobre 2013 ed il ricorso per cassazione è stato depositato in data 18 luglio 2022; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente