Sentenza — n. 45598/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUEYE ISMAILA nato a DAKAR( SENEGAL) il 22/09/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Gueye Ismalia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera a) della I. 633/1941 (capo a) e lo ha condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 45598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 2 lettera a) della I. 633/1941 (capo a) e lo ha condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUEYE ISMAILA nato a DAKAR( SENEGAL) il 22/09/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Gueye Ismalia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera a) della I. 633/1941 (capo a) e lo ha condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b).
Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 135 cod. pen., e dell'art. 459 comma 1 bis cod. proc. pen., con riguardo al criterio di ragguaglio, ai sensi dell'art. 53 della L. 681/1981, della conversione della pena detentiva breve, di quattro mesi di reclusione, in pena pecuniaria, stabilito dal giudice in euro 250,00 al giorno, sebbene l'art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen., all'epoca dell'emissione della sentenza, prevedeva un valore giornaliero compreso tra euro 75,00 ed euro 225,00. Il ricorrente, altresì, richiama la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 53 della I. 681 del 1981.
Considerato che la doglianza non è manifestamente infondata, posto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «MI valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «MI valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»;
Considerato che il fatto in contestazione risale al 18 maggio 2012, ed essendo ormai decorso il termine prescrizionale, deve dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 648 cod. pen. per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden