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Ordinanza — n. 45592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE GIUSEPPE nato a ERICE il 15/08/1963 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con unico motivo di appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, La Torre Giuseppe deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 (capo A) e 734 cod. pen. (capo B), posto che il giudice di prime cure ha omesso di considerare una circostanza decisiva, costituita dal fatto che i lavori edili svolti nel capannone sono stati eseguiti da Imperiale Fabrizio, in nome e per conto della società che stava per prendere in locazione il capannone; il ricorrente, in via subordinata, invoca un trattamento sanzionatorio più mite, con concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il giudice a quo, con determinazione non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che, considerata la natura dell'area in cui è stato commesso il fatto e la quantità non modesta di rifiuti scaricati sul suolo, l'imputato non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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responsabilità del responsabile di progetto responsabilità del gerente rifiuto edile responsabilità per i danni ambientali imprese di costruzione appaltatore generale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE GIUSEPPE nato a ERICE il 15/08/1963 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con unico motivo di appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, La Torre Giuseppe deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 (capo A) e 734 cod. pen. (capo B), posto che il giudice di prime cure ha omesso di considerare una circostanza decisiva, costituita dal fatto che i lavori edili svolti nel capannone sono stati eseguiti da Imperiale Fabrizio, in nome e per conto della società che stava per prendere in locazione il capannone; il ricorrente, in via subordinata, invoca un trattamento sanzionatorio più mite, con concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità in quanto costituita da rilievi inerenti alla ricostruzione dei fatti, volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e che anche il profilo attinente al trattamento sanzionatorio afferisce a valutazioni di merito non sindacabili. Il giudice a quo, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che i materiali trasportati e poi smaltiti illecitamente costituenti rifiuti, risultano ricollegabili all'attività svolta dalla società gestita dal ricorrente tanto che tra i rifiuti era presente anche una bolletta Enel intestata ) all'odierno imputato.

Il giudice ha altresì rilevato che la società era da tempo inattiva e che in quel periodo, all'interno del capannone industriale, erano in corso lavori di ristrutturazione. Risulta che il La Torre, nel concedere in locazione l'immobile suddetto, si era impegnato contrattualmente a liberare il locale ed eliminare i tramezzi interni al fine di consentire al conduttore di procedere alla ristrutturazione. Tale opera di rimozione dei tramezzi è stata effettuata, come riferito dal teste Rainieri, dal ricorrente per il tramite dell'Imperiale, che però non si era occupato dello smaltimento dei rifiuti sversati nelle vasche di lavaggio in disuso, che erano stati rimossi e sversati prima della demolizione dei tramezzi.

Inoltre, il giudice a quo, con determinazione non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che, considerata la natura dell'area in cui è stato commesso il fatto e la quantità non modesta di rifiuti scaricati sul suolo, l'imputato non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensor