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Ordinanza — n. 45591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO EMANUELE nato a MARSALA il 05/02/1990 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Purello Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, Sezione 4, ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 bis e 81 comma 2, 624 bis cod. pen., deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che le parti offese non hanno individuato il ricorrente quale l'autore dei furti contestati, realizzati da individuo a bordo di uno scooter, con il volto coperto dal casco integrale e con la targa del ciclomotore coperta;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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altri reati imputazione di furto altri capi d'accusa usurpazione d'identità delitto contro la persona furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO EMANUELE nato a MARSALA il 05/02/1990 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Purello Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, Sezione 4, ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 bis e 81 comma 2, 624 bis cod. pen., deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che le parti offese non hanno individuato il ricorrente quale l'autore dei furti contestati, realizzati da individuo a bordo di uno scooter, con il volto coperto dal casco integrale e con la targa del ciclomotore coperta;

Considerato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili di censura attinenti alla ricostruzione del fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica all'iter motivazionale della sentenza impugnata. Invero, i giudici di merito hanno, con motivazione congrua ed esente da vizi, rilevato che, sebbene l'individuazione fotografica abbia avuto esito negativo, tutti e tre gli episodi di furto sono stati realizzati dall'imputato, a carico del quale sussistono numerosi indizi idonei a fondare la declaratoria di penale responsabilità, posto che la parte offesa Morsello ha descritto il ciclomotore e le caratteristiche fisiche del suo conducente, che la teste Bertolino, che ha assistito al furto, ha effettuato il riconoscimento fotografico dell'autore dei reati contestati, che i testi Rallo e Artaserse hanno riconosciuto il casco e i veicoli utilizzati nei furti, identici a due scooter di proprietà del ricorrente, di cui uno ripreso dalle telecamere eiin ultimo, in ragione del ritrovamento, nella materiale disponibilità del ricorrente, di parte della refurtiva sottratta ad una delle persone offese e dalla medesima riconosciuta come propria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid