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Ordinanza — n. 45589/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45589/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 marzo 2023 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ayoub Kharbouche la pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 56, 624, 625 n. 2; 624, 625 n. 4; 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e di insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45589/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Ayoub Kharbouche la pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 56, 624, 625 n. 2; 624, 625 n. 4; 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e di insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per rapina esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14 marzo 2023 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ayoub Kharbouche la pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt.
artt. 133 cod. pen
Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e di insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUB KHARBOUCHE nato il 03/11/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di GENOVA(dato avviso alle parrà, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 marzo 2023 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ayoub Kharbouche la pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 56, 624, 625 n. 2; 624, 625 n. 4; 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e di insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P