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Ordinanza — n. 45588/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45588/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45588/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laporta Vincenzo e a Leggieri Gianluca la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 110 cod. pen.; 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45588/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laporta Vincenzo e a Leggieri Gianluca la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 110 cod. pen.; 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate concorso materiale di reati eccezione di illegalità contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laporta Vincenzo e a Leggieri Gianluca la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAPORTA VINCENZO nato a TARANTO il 15/06/1979 LEGGIERI GIANLUCA nato a TARANTO il 19/09/1973 avverso la sentenza del 06/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laporta Vincenzo e a Leggieri Gianluca la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 110 cod. pen.; 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte' censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore