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Ordinanza — n. 45587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Channoufi Tijani la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a Channoufi Imed la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre ad eccessività della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Channoufi Tijani la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a Channoufi Imed la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre ad eccessività della pena.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti istanza di revisione penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Channoufi Tijani la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a Channoufi Imed la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt.
artt. 110 cod. pen
pen., a Channoufi Tijani la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a Channoufi Imed la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre ad eccessività della pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHANNOUFI TIJANI nato il 28/02/1982 CHANNOUFI IMED nato il 26/12/1979 avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONArato avviso alle parT\ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Channoufi Tijani la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a Channoufi Imed la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre ad eccessività della pena.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore DE P C) S1TATA esident