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Ordinanza — n. 45585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como del 5 settembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di El Kadiri Salah e Taoufik Hafid nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della responsabilità penale di El Kadiri; carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore di entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza riduzione della pena traffico qualificato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL KADIRI SALAH (CUI 030M9EQ) nato il 10/02/1986 TAOUFIK HAFID (CUI 03RAMKF) nato il 26/11/1986 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como del 5 settembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di El Kadiri Salah e Taoufik Hafid nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della responsabilità penale di El Kadiri; carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore di entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato El Kadiri in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. 2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita dai ricorrenti, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. ai prevenuti in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 202