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Ordinanza — n. 45582/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45582/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., Cira Azem la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen.; 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., Cira Azem la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen.; 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione motivi di cassazione remissione della pena precedenti penali rilevanti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., Cira Azem la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norma processuale, mancanza di motivazione e omessa declaratoria di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRA AZEM nato il 09/11/1991 avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA(-dato avviso a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., Cira Azem la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen.; 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett.

d) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norma processuale, mancanza di motivazione e omessa declaratoria di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I