Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Benbraitit Khalid la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Benbraitit Khalid la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup motivi di cassazione capacità di subire la carcerazione permesso di promuovere un procedimento penale guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Benbraitit Khalid la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBRAITIT KHALID (CUI 032QL9E) nato il 10/01/1981 avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOt_lato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Benbraitit Khalid la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. . Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e