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Ordinanza — n. 45571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 gennaio 2022 il G.U.P. del Tribunale di Parma - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a Snnajlaj Kreshnik la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 12.200,00 di multa; a Cumli Blerim la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; a Koceku Nikolin la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; tutti per ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, D.P.R..9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Parma - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a Snnajlaj Kreshnik la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 12.200,00 di multa; a Cumli Blerim la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; a Koceku Nikolin la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; tutti per ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, D.P.R..9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali responsabilità scemata sanzione penale pena convenzionale motivazione sommaria appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Parma - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Cunnli Blerim e Koceku Nikolin hanno eccepito, con un unico atto di ricorso, inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non adeguatamente vagliate in sentenza da parte del giudice di merito.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMAJLAJ KRESHNIK nato il 05/07/1984 CUMLI BLERIM nato il 06/05/1984 KOCEKU NIKOLIN nato il 12/06/1969 avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2022 il G.U.P. del Tribunale di Parma - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a Snnajlaj Kreshnik la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 12.200,00 di multa; a Cumli Blerim la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; a Koceku Nikolin la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; tutti per ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, D.P.R..9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.

Smajlaj Kreshnik ha dedotto, con due distinti motivi: manifesta erroneità, manifesta illogicità e contraddittorietà, della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe esplicato i motivi di riconoscimento della sua responsabilità penale, né dell'applicazione di una pena così elevata; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata disposta nei suoi confronti la confisca per equivalente di una somma di denaro pari ad euro 3.500,00, erroneamente ritenuta profitto dei reati ascrittigli.

Cunnli Blerim e Koceku Nikolin hanno eccepito, con un unico atto di ricorso, inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non adeguatamente vagliate in sentenza da parte del giudice di merito.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. 2.1. Ed infatti, con specifico riguardo alla prima doglianza dedotta dallo Smajlaj e alla comune censura eccepita dal Cumli e dal Koceku, è sufficiente osservare, in maniera troncante, come esse non rientrino tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), per cui è consentita la proposizione del ricorso per cassazione, non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.2.

In ordine, poi, al secondo motivo dello Smajlaj, il Collegio ne rileva la manifesta inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto dedotto in maniera del tutto generica e aspecifica, omettendo di puntualizzare, in modo congruo, le sue ragioni di doglianza e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. Tale ultima, infatti, ha adeguatamente rappresentato i presupposti giuridici per cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la confisca per equivalente del denaro costituente il profitto conseguito dallo Smajlaj dalla commissione dei reati contestatigli, il cui ammontare è stato quantificato, in maniera logica e congrua, «sulla scorta degli importi indicati nei capi d'accusa e riscontrati dagli atti di indagine».

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il