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Ordinanza — n. 45568/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 13 luglio 2021 con cui Lombardo Filippo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, a suo dire trattandosi di un'ipotesi di consumo di gruppo di sostanza stupefacente; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione credito lombard traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa inadempimento reiterato

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FILIPPO nato a ERICE il 10/02/1996 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 13 luglio 2021 con cui Lombardo Filippo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, a suo dire trattandosi di un'ipotesi di consumo di gruppo di sostanza stupefacente; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensor