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Ordinanza — n. 45567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 7 aprile 2021 con cui Anatra Calogero Luciano era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi di ricorso: violazione dell'art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in ordine alla ritenuta dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro; violazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.; violazione dell'art. 163 cod. pen., con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 45567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Tutte le eccepite censure, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione riesame dell'entità pena grave eccesso di velocità pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in ordine alla ritenuta dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro; violazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.; violazione dell'art.
art. 163 cod. pen
pen.; violazione dell'art. 163 cod. pen., con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANATRA CALOGERO LUCIANO nato a MAZARA DEL VALLO il 28/12/1987 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 7 aprile 2021 con cui Anatra Calogero Luciano era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi di ricorso: violazione dell'art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in ordine alla ritenuta dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro; violazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.; violazione dell'art. 163 cod. pen., con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Tutte le eccepite censure, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consiglie