Ordinanza — n. 45566/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Hailoua Adil la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, commi 5 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essergli stata applicata una pena eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestatigli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Hailoua Adil la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, commi 5 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essergli stata applicata una pena eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestatigli.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAILOUA ADIL (CUI 05VUTZK) nato il 21/08/1996 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Hailoua Adil la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, commi 5 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essergli stata applicata una pena eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestatigli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore