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Ordinanza — n. 45564/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds regarding sentencing motivation contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground cited did not fall within the list of permitted grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's sentencing motivation contradicted itself by citing generic mitigating circumstances without applying them, yet the court found no actual legal error in the penalty since the judge explicitly stated these circumstances were not considered. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty, and must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility permitted grounds of appeal sentencing motivation contradiction generic mitigating circumstances Article 448 Code of Criminal Procedure attenuazione della pena aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Russo Antonio la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
Art. 445 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Russo Antonio la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a MARCIANISE il 26/01/1993 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE\aro avvibìfe parta udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Russo Antonio la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; 444 e 445 cod. proc. pen., per essere stato fatto riferimento in motivazione all'integrazione delle circostanze attenuanti generiche, senza poi che di esse sia stato tenuto conto in sede di determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non si ravvisa, infatti, nessuna illegalità della pena, considerato che in essa, per come è stata determinata sull'accordo delle parti, non è stato fatto riferimento alcuno alle circostanze attenuanti generiche, indicate dal G.I.P. in motivazione solo in ragione di un evidente errore materiale - senza, tuttavia, che lo stesso abbia in qualche modo inciso ai fini della quantificazione della pena applicata -.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I