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Ordinanza — n. 45562/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45562/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 27 giugno 2017, con cui D'Ambra Gaetano era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi di doglianza: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena in concreto applicatagli; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi di doglianza: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena in concreto applicatagli; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali pagamento dell'ammenda contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA GAETANO nato a ACERRA il 02/03/1991 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 27 giugno 2017, con cui D'Ambra Gaetano era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi di doglianza: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena in concreto applicatagli; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Ca ridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e