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Ordinanza — n. 45558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini del 12 febbraio 2020, ha ridotto la pena inflitta a Bhuiyan Mohi Uddin nella misura di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. nella ritenuta insussistenza della condotta delittuosa a lui ascritta.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. nella ritenuta insussistenza della condotta delittuosa a lui ascritta.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio abuso di sostanze cognizione del ricorso per cassazione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHUIYAN MOHI UDDIN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini del 12 febbraio 2020, ha ridotto la pena inflitta a Bhuiyan Mohi Uddin nella misura di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. nella ritenuta insussistenza della condotta delittuosa a lui ascritta.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 I