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Ordinanza — n. 45556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sabatelli Angelica la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale; violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Sabatelli Angelica la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale; violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione sanzioni penali attenuazione della pena scemata imputabilità motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sabatelli Angelica la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATELLI ANGELICA nato a PUTIGNANO il 21/02/1984 avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di BARIpà-ro a vvisa_alle.p.219 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sabatelli Angelica la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale; violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, - tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I