Ordinanza — n. 45555/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Caltagirone del 17 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a - Fassari Gaetano Jonathan nella misura di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque distinti motivi: contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale, essendo stata destinata ad uso esclusivamente personale la droga rinvenuta in suo possesso; contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per non essere stata configurata l'ipotesi della lieve entità, pur sussistendone i presupposti applicativi; contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rappresentare le ragioni di ricorrenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, non ritenendosi che il reato contestatogli possa rappresentare espressione di una sua più accentuata pericolosità sociale; violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., stante l'illegalità della pena inflittagli, in quanto determinata sulla scorta di un'erronea applicazione dell'aumento di pena previsto per la recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 192 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSARI GAETANO JONATHAN nato a CATANIA il 09/02/1993 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Caltagirone del 17 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a - Fassari Gaetano Jonathan nella misura di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque distinti motivi: contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale, essendo stata destinata ad uso esclusivamente personale la droga rinvenuta in suo possesso; contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per non essere stata configurata l'ipotesi della lieve entità, pur sussistendone i presupposti applicativi; contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rappresentare le ragioni di ricorrenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, non ritenendosi che il reato contestatogli possa rappresentare espressione di una sua più accentuata pericolosità sociale; violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., stante l'illegalità della pena inflittagli, in quanto determinata sulla scorta di un'erronea applicazione dell'aumento di pena previsto per la recidiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, deve essere osservato come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2.
Del pari manifestamente infondata è la quarta censura eccepita da parte del ricorrente, atteso che dall'esame del provvedimento impugnato, da leggersi in combinato con la pronuncia di primo grado - trattandosi di un doppio conforme riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato -, risulta del tutto adeguata e logica, nonché giuridicamente corretta, la motivazione con cui, nel caso di specie, è stata configurata la ricorrenza della recidiva reiterata e infraquinquenna le. La motivazione resa, infatti, per quanto sintetica, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 2.3. Del tutto priva di pregio, infine, è anche la conclusiva doglianza dedotta dall'imputato, non ravvisandosi nessun errore nella quantificazione della pena concretamente applicata al prevenuto, in particolar modo per ciò che attiene all'aumento di pena previsto per la recidiva.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma