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Ordinanza — n. 45552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 novembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Di Tonno Salvatore nella misura di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo costui solo omesso di dichiarare beni mobili appartenenti ad un componente della sua famiglia senza che, tuttavia, pur calcolando essi, sia stato comunque superato il limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo costui solo omesso di dichiarare beni mobili appartenenti ad un componente della sua famiglia senza che, tuttavia, pur calcolando essi, sia stato comunque superato il limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Parole chiave

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divieto di accettare regali favoreggiamento carenza di legittimazione reddito non dichiarato rinuncia al reddito delitto d'omissione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO SALVATORE nato a NAPOLI il 11/05/1986 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 novembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Di Tonno Salvatore nella misura di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo costui solo omesso di dichiarare beni mobili appartenenti ad un componente della sua famiglia senza che, tuttavia, pur calcolando essi, sia stato comunque superato il limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato prospettato un motivo in palese contrasto con il principio espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, per cui integra il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716-01;

Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Di Rosa, Rv. 264711-01; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estenso