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Ordinanza — n. 45551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to critically compare arguments with second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not critically compared with the arguments supporting the second-instance decision. The appellant merely reiterated objections already addressed and dismissed with logical reasoning in the Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary critical engagement required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already raised and rejected in the second instance without critically comparing them with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to compare arguments reiteration of second instance grounds lack of critical engagement procedural requirements for appeal recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 31 maggio 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia dell'8 luglio 2021 con cui Di Giorgio Bruno era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO BRUNO nato a CIVITAVECCHIA il 19/11/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia dell'8 luglio 2021 con cui Di Giorgio Bruno era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi, vizio di motivazione: in ordine alla sua certa individuazione quale autore del delitto; in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti; in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica e reiterata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023