Ordinanza — n. 45466/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC OVIDIU FLORIN (CUI 04P595J) nato il 18/09/1993 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di DURAC OVIDIU FLORIN di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma per alcuni furti e tentati furti aggravati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC OVIDIU FLORIN (CUI 04P595J) nato il 18/09/1993 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di DURAC OVIDIU FLORIN di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma per alcuni furti e tentati furti aggravati;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le condotte sono state commesse a distanza di tempo, con modalità solo in parte analoghe e in concorso con soggetti diversi, elementi questi, al più, significativi di una scelta di vita (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.