Ordinanza — n. 45465/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA SALVATORE ALFIO nato a PIEDIMONTE ETNEO il 16/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ZAPPALA' SALVATORE ALFIO di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dalla Corte di Appello di Messina (per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, commessi dall'agosto 2017) e, la seconda, dalla Corte di Appello di Caltanissetta (per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 8 luglio 2019);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 45465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA SALVATORE ALFIO nato a PIEDIMONTE ETNEO il 16/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ZAPPALA' SALVATORE ALFIO di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dalla Corte di Appello di Messina (per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, commessi dall'agosto 2017) e, la seconda, dalla Corte di Appello di Caltanissetta (per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 8 luglio 2019);
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi e che si sono protratti nel tempo; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le attività si riferivano a sostanze diverse e, soprattutto, che l'attività riferibile al reato associativo di cui alla prima sentenza riguardava l'importazione di cocaina dalla Colombia e allo spaccio di questa, accertato sul territorio sino all'anno 2017, cessato quindi due anni prima della commissione del reato oggetto della seconda sentenza (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.