Ordinanza — n. 45464/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 21/02/1982 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Termini Imerese ha condannato CATALANO GIUSEPPE alla pena euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen. quanto alla detenzione di 5 cartucce G.F.L. cal 8 mm. a salve; Rilevato che con il ricorso ai deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità alle cartucce a salve oggetto del sequestro, inidonee a essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra, della contravvenzione contestata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 679 cod. pen; Ordinanza — n. 45464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 21/02/1982 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Termini Imerese ha condannato CATALANO GIUSEPPE alla pena euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen. quanto alla detenzione di 5 cartucce G.F.L. cal 8 mm. a salve; Rilevato che con il ricorso ai deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità alle cartucce a salve oggetto del sequestro, inidonee a essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra, della contravvenzione contestata;
Rilevato che la doglianza, peraltro formulata in termini generici e senza evidenziare per quale ragione le cartucce sequestrate non sarebbero utilizzabili in un'arma comune da sparo o in una da guerra, è manifestamente infondata in quanto le cartucce a salve, come evidenziato dalla Corte territoriale, rientrano comunque tra le materie esplodenti (Sez. 1, n. 32496 del 29/04/2021, Di Leo, Rv. 281762 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così