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Ordinanza — n. 45463/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO ORSOLA nato a SALERNO il 24/09/1960 avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di SALERNOdato av/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Salerno, con sentenza del 9/5/2023, ha condannato ROCCO ORSOLA alla pena di euro 258,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 20 D.Lgs 139/2006; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e ritenuto in sentenza;

Regesto Legislator

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art. 593, comma 3 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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incendio intenzionale aggravato permesso di promuovere un procedimento penale difetto di sottoscrizione disobbedienza alla decisione dell'autorità oltraggio alla corte atto preparatorio non punibile

Disposizioni normative citate

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art. 593, comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO ORSOLA nato a SALERNO il 24/09/1960 avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di SALERNOdato av/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Salerno, con sentenza del 9/5/2023, ha condannato ROCCO ORSOLA alla pena di euro 258,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 20 D.Lgs 139/2006; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e ritenuto in sentenza;

Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso