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Ordinanza — n. 45461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ZAGARIA VINCENZO avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 22/2/2023; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 18 ter ord. pen. in quanto la censura posta a fondamento del reclamo, "che non si capisce il mittente, e che significa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ZAGARIA VINCENZO avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 22/2/2023; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 18 ter ord. pen. in quanto la censura posta a fondamento del reclamo, "che non si capisce il mittente, e che significa.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale diritto alla corrispondenza allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali voto per corrispondenza validità della notificazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ZAGARIA VINCENZO avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 22/2/2023; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 18 ter ord. pen. in quanto la censura posta a fondamento del reclamo, "che non si capisce il mittente, e che significa.

Bisogna censurarla", relativo alla censura di una cartolina, sarebbe sufficiente; Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 3, 21, comma 2, e 24 cost., 18 reg. int. e degli artt. 18 circolare DAP del 2017 e 18 ter ord. pen. e 38, comma 10, D.P.R. 230/2000 in ordine alle modalità di trattenimento della cartolina sottoposta a censura; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto come correttamente evidenziato dal Tribunale il reclamo risulta privo di motivi e, pertanto, è inammissibile non potendo ritenersi che la generica frase inserita nell'atto articoli una vera e propria censura, la stessa, infatti, è formulata nei termini dell'affermazione tesa a manifestare esclusivamente disappunto, tanto che nello stesso atto il detenuto riserva al proprio difensore di articolare i motivi sui quali fondare l'impugnazione, quali, ad esempio, avrebbero potuto essere quelli oggi indicati nel secondo motivo Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che l'inammissibilità originaria del reclamo, non consente di dedurre ora per la prima volta in sede di legittimità le censure oggetto del secondo motivo;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co